PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Qualora un progetto di legge concernente materie oggetto di richiesta di referendum abrogativo, già dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, sia stato approvato da una delle Camere, l'altra Camera può, su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei suoi componenti, chiedere al Presidente della Repubblica di sospendere l'indizione del referendum al fine di consentire l'approvazione definitiva del progetto di legge.
      2. A seguito della richiesta di cui al comma 1 il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rinviare con proprio decreto l'indizione del referendum al primo turno utile di cui al primo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
      3. Se, entro il termine di cui al comma 2, il progetto di legge di cui al comma 1 è definitivamente approvato, l'Ufficio centrale per il referendum, qualora ritenga che le nuove disposizioni rendano inutile la consultazione referendaria, dichiara che le relative operazioni non hanno più corso. Nel caso contrario, il Presidente della Repubblica, d'ufficio o su comunicazione dell'Ufficio centrale per il referendum, indice con proprio decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
      4. Il referendum sospeso non può essere ulteriormente rinviato.